|
PRINCIPI GENERALI
Art. 1: Il presente codice deontologico è costituito da un corpus di principi, comportamenti e regole che il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) e lo Psicomotricista (PSM) sono tenuti a conoscere ed osservare nell’esercizio della professione, e la non conoscenza delle norme non li preserva dalla responsabilità che l’inosservanza comporti, secondo le procedure disciplinari previste nel regolamento di iscrizione ai rispettivi Registri.
1.2: Il TNPEE svolge in via autonoma o subordinata la sua attività professionale in ambito sanitario in riferimento alle diagnosi mediche e/o psicologiche; lo PSM svolge la sua attività in via autonoma o subordinata in ambito educativo e/o preventivo su richiesta di enti e/o istituzioni pubblici e/o privati .
1.3: L’attività professionale del TNPEE e dello PSM è subordinata ad un percorso formativo e professionale che implica :
- la conoscenza di metodologie e tecniche connesse alla professione;
- la maturità e la consapevolezza delle dinamiche interpersonali nell’accogliere la domanda di aiuto dell’utente.
1.4: Nell’esercizio della professione il TNPEE e lo PSM devono ottemperare in itinere ad un aggiornamento culturale permanente, da documentare, per offrire all’utenza un servizio qualificato secondo le evoluzioni scientifiche, normative, sociali .
1.5: Il TNPEE e lo PSM devono impegnarsi in considerazione della complessità del lavoro a ricercare momenti strutturati di consulenza e verifica specifica .
1.6: Il TNPEE e lo PSM nell’esercizio dell’attività professionale devono uniformarsi alle norme ed obbiettivi della professione stessa .
1.7: Il TNPEE e lo PSM devono mantenere una dignità professionale e non abusare in nessun caso della propria posizione professionale, difendere l’onestà, l’integrità e la fiducia, aspirare a diffondere la sua competenza e le conoscenze professionali .
RAPPORTI CON L’UTENTE ED IL COMMITTENTE
Art. 2: Il TNPEE e lo PSM, nel pieno rispetto della salvaguardia della persona , si devono impegnare con il loro intervento senza pregiudizi di razza, origine etnica, status sociale, sesso, convinzioni religiose e sociali .
2.1: Nell’accogliere la richiesta di intervento il TNPEE e lo PSM si devono attivare ed impegnare al meglio delle loro capacità professionali, limitando l’intervento solo al tempo necessario .
2.2: Il contratto di intervento impegna con reciproci diritti e doveri il TNPEE/lo PSM, e l’utente e/o il committente che lo rappresenta .
2.3: Il TNPEE e lo PSM, nell’adempimento del loro intervento sono tenuti a salvaguardare prioritariamente l’interesse dell’utente, e qualora questo fosse in contrasto con il committente devono chiaramente dichiararlo al committente stesso .
2.4: Il TNPEE e lo PSM, all’inizio del contratto d’intervento devono informare l’utente o chi lo rappresenta della tecnicità e metodologia che useranno e degli obbiettivi che si prefiggono .
2.5: Il TNPEE e lo PSM, si impegnano a rispettare la cultura, le credenze, le opinioni ed i valori dell’utente, anche se non facenti parte del loro sistema di valori .
2.6: Il TNPEE e lo PSM, nel rispetto del segreto professionale sono tenuti alla segretezza dei dati e al rispetto della legislazione vigente .
2.7: Il TNPEE e lo PSM, nell’esercizio della loro attività professionale si attengono alle norme di tutela previste dalle leggi; qualora intendessero utilizzare i dati dell’attività professionale che coinvolgono l’utente, ai fini della propria attività di studio e ricerca o comunicazioni scientifiche , devono preventivamente richiedere l’autorizzazione dell’utente o del suo legale rappresentante, salvaguardandone comunque l’anonimato .
2.8: Il TNPEE e lo PSM, qualora vengano a conoscenza di fatti oggettivamente dannosi nei confronti dei diritti dell’infanzia, o dell’incapacità di quest’ultima ad esprimere autonomamente la propria sofferenza , sono tenuti ad attivarsi nelle sedi più appropriate .
RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
Art. 3: Il TNPEE e lo PSM, nel rapporto con i colleghi devono ispirarsi a principi di lealtà, rispetto reciproco e correttezza professionale, e devono difendere i principi della professione nei confronti delle altre figure professionali.
3.1: Il TNPEE e lo PSM si impegnano a comunicare ai colleghi, attraverso i canali dell’Associazione, i risultati delle loro ricerche e conoscenze tecniche, per favorire le conoscenze del proprio ambito di attività professionale .
3.2: Il TNPEE e lo PSM, sono tenuti in via generale a non emettere giudizi negativi sulla formazione, competenza e lavoro professionale di colleghi al fine di evitare giudizi lesivi della loro professionalità . Qualora il TNPEE e lo PSM, vengano a conoscenza di comportamenti oggettivi deontologicamente scorretti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Associazione stessa.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CONTESTO SOCIALE
Art. 4: Il TNPEE e lo PSM, si impegnano all’interno del proprio posto di lavoro a ricercare le migliori condizioni di intervento operativo finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita e in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione per quelle svantaggiate. |