ANUPI
Regolamento
del Registro Professionale
dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità
dell'Età Evolutiva
- Visto lo Statuto dell’ANUPI
- Visto il Codice di Etica Professionale approvato dall’Assemblea generale del 16 aprile 1994
- Visto il Codice Disciplinare
- Ritenuta la necessità di dar vita al Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva italiani, al fine di assicurare la tutela del professionista e del paziente, combattere l’abusivismo, qualificare la professionalità dell’autonomo ed originale contributo della neuropsicomotricità alla cura delle malattie fisiche e mentali
E’ istituito il Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva italiani disciplinato dal seguente Regolamento
Art. 1 – Oggetto della professione del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
In base al DI 2 aprile 2001, GU n 128 del 5 giugno 2001, il terapista della neuropsicomotricità è l’operatore sanitario in possesso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva o titolo equivalente che svolge interventi di prevenzione, cura, riabilitazione secondo le proprie specifiche competenze professionali così come delineate nel Profilo Professionale Svolge la sua attività nell’ambito di strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2 – Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani
Il riconoscimento dell’esercizio della professione di neuropsicomotricista da parte dell’associazione è subordinato all’iscrizione all’apposito Registro tenuto dall’ANUPI. Il Registro dei neuropsicomotricisti è strutturato a livello nazionale.
Art. 3 – Condizioni per l’iscrizione al Registro professionale
- Sono iscritti al Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva i soci ordinari ANUPI che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o d’altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, purché abbiano eletto domicilio in Italia; b) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) pagamento della tassa d’iscrizione.
- Possono essere iscritti al Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva solamente coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, siano in possesso dei requisiti di cui all’Art.2.b.2 dello Statuto ANUPI.
Art. 4 – Anzianità d’iscrizione al Registro
- L’anzianità d’iscrizione è determinata dalla data della relativa iscrizione.
- L’iscrizione al Registro avviene secondo l’ordine cronologico dell’accettazione del socio.
- Il Registro reca un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine d’iscrizione.
- Il Registro reca, per ciascun iscritto : cognome e nome ; data e luogo di nascita ; indirizzo di residenza ; codice fiscale; data di conseguimento dei titoli previsti al comma 2 dell’Art. 3 del presente regolamento; data di iscrizione al Registro e titolo in base a cui è avvenuta.
Art. 5 – Tenuta del Registro
Il Consiglio Nazionale per la tenuta del Registro è composto da quattro membri nominati dal Comitato Direttivo ANUPI. Dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri il Comitato Direttivo provvede di volta in volta alla nomina del nuovo Consigliere.
Art. 6 – Aggiornamento professionale
Il Direttivo Nazionale promuove tramite gli organismi dell’ANUPI attività di formazione permanente quali: stage, riunioni, convegni, congressi, ricerche e studi interessanti la categoria, allo scopo di mantenere un elevato livello qualitativo delle prestazioni professionali dei propri iscritti così come previsto dalle normative nazionali sull’Educazione Continua in Medicina.
Art. 7 – Tessera di riconoscimento
Il Consiglio Nazionale del Registro rilascia una tessera di riconoscimento. La tessera, munita di fotografia e recante il timbro dell’ANUPI, è firmata dal Presidente ed indica il numero d’ordine d’iscrizione del titolare.
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