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ANUPI

Regolamento

del Registro Professionale

dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità

dell'Età Evolutiva


  • Visto lo Statuto dell’ANUPI
  • Visto il Codice di Etica Professionale approvato dall’Assemblea generale del 16 aprile 1994
  • Visto il Codice Disciplinare
  • Ritenuta la necessità di dar vita al Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva italiani, al fine di assicurare la tutela del professionista e del paziente, combattere l’abusivismo, qualificare la professionalità dell’autonomo ed originale contributo della neuropsicomotricità alla cura delle malattie fisiche e mentali

 

E’ istituito il Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva italiani disciplinato dal seguente Regolamento

 

 

Art. 1 – Oggetto della professione del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

In base al DI 2 aprile 2001, GU n 128 del 5 giugno 2001, il terapista della neuropsicomotricità è l’operatore sanitario in possesso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva o titolo equivalente che svolge interventi di prevenzione, cura, riabilitazione secondo le proprie specifiche competenze professionali così come delineate nel Profilo Professionale
Svolge la sua attività nell’ambito di strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

 

Art. 2 – Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani

Il riconoscimento dell’esercizio della professione di neuropsicomotricista da parte dell’associazione è subordinato all’iscrizione all’apposito Registro tenuto dall’ANUPI. Il Registro dei neuropsicomotricisti è strutturato a livello nazionale.

 

Art. 3 – Condizioni per l’iscrizione al Registro professionale

  1. Sono iscritti al Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva i soci ordinari ANUPI che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o d’altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, purché abbiano eletto domicilio in Italia; b) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) pagamento della tassa d’iscrizione.
  2. Possono essere iscritti al Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva solamente coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, siano in possesso dei requisiti di cui all’Art.2.b.2 dello Statuto ANUPI.

 

Art. 4 – Anzianità d’iscrizione al Registro

  1. L’anzianità d’iscrizione è determinata dalla data della relativa iscrizione.
  2. L’iscrizione al Registro avviene secondo l’ordine cronologico dell’accettazione del socio.
  3. Il Registro reca un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine d’iscrizione.
  4. Il Registro reca, per ciascun iscritto : cognome e nome ; data e luogo di nascita ; indirizzo di residenza ; codice fiscale; data di conseguimento dei titoli previsti al comma 2 dell’Art. 3 del presente regolamento; data di iscrizione al Registro e titolo in base a cui è avvenuta.

 

Art. 5 – Tenuta del Registro

Il Consiglio Nazionale per la tenuta del Registro è composto da quattro membri nominati dal Comitato Direttivo ANUPI. Dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri il Comitato Direttivo provvede di volta in volta alla nomina del nuovo Consigliere.

 

Art. 6 – Aggiornamento professionale

Il Direttivo Nazionale promuove tramite gli organismi dell’ANUPI attività di formazione permanente quali: stage, riunioni, convegni, congressi, ricerche e studi interessanti la categoria, allo scopo di mantenere un elevato livello qualitativo delle prestazioni professionali dei propri iscritti così come previsto dalle normative nazionali sull’Educazione Continua in Medicina.

 

Art. 7 – Tessera di riconoscimento

Il Consiglio Nazionale del Registro rilascia una tessera di riconoscimento.
La tessera, munita di fotografia e recante il timbro dell’ANUPI, è firmata dal Presidente ed indica il numero d’ordine d’iscrizione del titolare.

 

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