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Registro Professionale degli Psicomotricisti
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ANUPI

Regolamento

del Registro Professionale

degli Psicomotricisti


  • Visto lo Statuto dell’ANUPI
  • Visto il Codice di Etica Professionale approvato dall’Assemblea generale del 16 aprile 1994
  • Visto il Codice Disciplinare
  • Ritenuta la necessità di dar vita al Registro degli Psicomotricisti Italiani, al fine di assicurare la tutela del professionista e dell’utente, combattere l’abusivismo, qualificare la professionalità dell’autonomo ed originale contributo della psicomotricità

 

E’ istituito il Registro degli Psicomotricisti Italiani disciplinato dal seguente

 


Art 1. – Soci psicomotricisti

Sono soci Psicomotricisti secondo lo Statuto e il Regolamento delle iscrizioni ANUPI coloro i quali

  • siano in possesso di un diploma di scuola media superiore
  • abbiano conseguito un attestato professionale triennale in psicomotricità seguendo un corso di almeno 2100 ore suddivise in studio delle teorie, formazione corporea personale, tirocinio professionale; in alternativa: siano in possesso di un curriculum formativo e professionale ritenuto equivalente dall’Associazione;

 

Art. 2 – Registro degli psicomotricisti

Il Registro degli Psicomotricisti è strutturato a livello nazionale, al fine di promuovere e sostenere gli iscritti e garantire la qualità professionale agli utenti.

 

Art. 3 – Condizioni per l’iscrizione al Registro

  1. Sono iscritti al Registro degli psicomotricisti i soci ordinari ANUPI che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o d’altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, purché abbiano eletto domicilio in Italia; b) maggiore età; c) possesso del diploma di scuola secondaria superiore; d) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; e) pagamento dei versamenti della tassa d’iscrizione.
  2. Possono essere iscritti al Registro degli Psicomotricisti solamente coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, siano in possesso dei requisiti di cui all’Art.2.b.1 dello Statuto ANUPI
  3. L’iscrizione al Registro è subordinata al superamento di una prova di ingresso scritta, che andrà a verificare la formazione del professionista, riconoscendo all’Associazione un ruolo di garante rispetto alla formazione degli iscritti al proprio registro professionale.

 

Art. 4 – Psicomotricisti stranieri

Possono essere iscritti al Registro gli Psicomotricisti stranieri che siano in possesso di una formazione equivalente a quella degli Psicomotricisti italiani ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di “ Attuazione della direttiva CEE n. 48-89 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni” e successive modificazioni.

 

Art. 5 – Anzianità d’iscrizione al Registro

  1. L’anzianità d’iscrizione è determinata dalla data della relativa iscrizione.
  2. L’iscrizione al Registro avviene secondo l’ordine cronologico dell’accettazione del socio.
  3. Il Registro reca un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine d’iscrizione.
  4. Il Registro reca , per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data di conseguimento dei titoli previsti al comma 2 dell’Art. 3 del presente regolamento; data di iscrizione al Registro e titolo in base a cui è avvenuta.

 

Art. 6 – Tenuta del Registro

Il Consiglio Nazionale per la tenuta del Registro è composto da quattro membri nominati dal Comitato Direttivo ANUPI. Dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri il Comitato Direttivo provvede di volta in volta alla nomina del nuovo Consigliere.

 

Art. 7 – Aggiornamento professionale

  1. Il Direttivo Nazionale promuove tramite gli organismi dell’ANUPI attività di formazione permanente quali: stage, riunioni, convegni, congressi, ricerche e studi interessanti la categoria, allo scopo di mantenere un elevato livello qualitativo delle prestazioni professionali dei propri iscritti. Il Direttivo Nazionale stabilisce e porta a conoscenza degli iscritti il monte ore previsto di formazione permanente, con scadenza quinquennale.
  2. Il Direttivo ha facoltà di riconoscere la frequenza ad iniziative formative diverse da quelle da lui promosse e di considerarle valide ai fini dell’aggiornamento professionale.

 

Art. 8 – Tessera di riconoscimento

  1. Il Consiglio Nazionale del Registro rilascia una tessera di riconoscimento.
  2. La tessera, munita di fotografia e recante il timbro dell’ANUPI, è firmata dal Presidente ed indica il numero d’ordine d’iscrizione del titolare.
 


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