ANUPI
Regolamento
del Registro Professionale
degli Psicomotricisti
- Visto lo Statuto dell’ANUPI
- Visto il Codice di Etica Professionale approvato dall’Assemblea generale del 16 aprile 1994
- Visto il Codice Disciplinare
- Ritenuta la necessità di dar vita al Registro degli Psicomotricisti Italiani, al fine di assicurare la tutela del professionista e dell’utente, combattere l’abusivismo, qualificare la professionalità dell’autonomo ed originale contributo della psicomotricità
E’ istituito il Registro degli Psicomotricisti Italiani disciplinato dal seguente
Art 1. – Soci psicomotricisti
Sono soci Psicomotricisti secondo lo Statuto e il Regolamento delle iscrizioni ANUPI coloro i quali
- siano in possesso di un diploma di scuola media superiore
- abbiano conseguito un attestato professionale triennale in psicomotricità seguendo un corso di almeno 2100 ore suddivise in studio delle teorie, formazione corporea personale, tirocinio professionale; in alternativa: siano in possesso di un curriculum formativo e professionale ritenuto equivalente dall’Associazione;
Art. 2 – Registro degli psicomotricisti
Il Registro degli Psicomotricisti è strutturato a livello nazionale, al fine di promuovere e sostenere gli iscritti e garantire la qualità professionale agli utenti.
Art. 3 – Condizioni per l’iscrizione al Registro
- Sono iscritti al Registro degli psicomotricisti i soci ordinari ANUPI che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o d’altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, purché abbiano eletto domicilio in Italia; b) maggiore età; c) possesso del diploma di scuola secondaria superiore; d) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; e) pagamento dei versamenti della tassa d’iscrizione.
- Possono essere iscritti al Registro degli Psicomotricisti solamente coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, siano in possesso dei requisiti di cui all’Art.2.b.1 dello Statuto ANUPI
- L’iscrizione al Registro è subordinata al superamento di una prova di ingresso scritta, che andrà a verificare la formazione del professionista, riconoscendo all’Associazione un ruolo di garante rispetto alla formazione degli iscritti al proprio registro professionale.
Art. 4 – Psicomotricisti stranieri
Possono essere iscritti al Registro gli Psicomotricisti stranieri che siano in possesso di una formazione equivalente a quella degli Psicomotricisti italiani ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di “ Attuazione della direttiva CEE n. 48-89 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni” e successive modificazioni.
Art. 5 – Anzianità d’iscrizione al Registro
- L’anzianità d’iscrizione è determinata dalla data della relativa iscrizione.
- L’iscrizione al Registro avviene secondo l’ordine cronologico dell’accettazione del socio.
- Il Registro reca un indice alfabetico che riporta il numero d’ordine d’iscrizione.
- Il Registro reca , per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data di conseguimento dei titoli previsti al comma 2 dell’Art. 3 del presente regolamento; data di iscrizione al Registro e titolo in base a cui è avvenuta.
Art. 6 – Tenuta del Registro
Il Consiglio Nazionale per la tenuta del Registro è composto da quattro membri nominati dal Comitato Direttivo ANUPI. Dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri il Comitato Direttivo provvede di volta in volta alla nomina del nuovo Consigliere.
Art. 7 – Aggiornamento professionale
- Il Direttivo Nazionale promuove tramite gli organismi dell’ANUPI attività di formazione permanente quali: stage, riunioni, convegni, congressi, ricerche e studi interessanti la categoria, allo scopo di mantenere un elevato livello qualitativo delle prestazioni professionali dei propri iscritti. Il Direttivo Nazionale stabilisce e porta a conoscenza degli iscritti il monte ore previsto di formazione permanente, con scadenza quinquennale.
- Il Direttivo ha facoltà di riconoscere la frequenza ad iniziative formative diverse da quelle da lui promosse e di considerarle valide ai fini dell’aggiornamento professionale.
Art. 8 – Tessera di riconoscimento
- Il Consiglio Nazionale del Registro rilascia una tessera di riconoscimento.
- La tessera, munita di fotografia e recante il timbro dell’ANUPI, è firmata dal Presidente ed indica il numero d’ordine d’iscrizione del titolare.
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